Onorevoli Colleghi! - Il quarto comma dell'articolo 1129 del codice civile, che reca norme sull'amministratore di condominio, stabilisce che «La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro» e nel terzo comma dell'articolo 1138 del medesimo codice è precisato che il regolamento di condominio «deve essere (...) trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'articolo 1129».
L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, prevede che «Il registro indicato dal quarto comma dell'articolo 1129 e dal terzo comma dell'articolo 1138 del codice è tenuto presso l'associazione dei proprietari di fabbricati».
Con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 (recante «Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni») sono stati soppressi tutti gli organismi creati nel ventennio ed è stata quindi implicitamente eliminata la possibilità di concretizzare il riferimento previsto dagli articoli 1129 e 1138 del codice civile, le cui norme non sono però state abrogate.
A prescindere dall'inesistenza di un'unica associazione professionale dei proprietari di fabbricati, le esigenze, di natura anche pubblicistica, connesse alla previsione del «registro» previsto dal codice civile, sono da considerare del tutto attuali tenuto conto anche del notevole incremento del numero degli edifici condominiali. In altri termini, il registro condominiale